Responsabilità extracontrattuale: di cosa si tratta


Ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile, “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La norma individua gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (o “aquiliana”), ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento ingiusto e la colpevolezza dell’agente. Al danneggiato è richiesta la rigorosa dimostrazione di ognuno dei suddetti elementi, dopodiché il giudice quantificherà l’ammontare del danno, dovendo tenere conto sia delle componenti patrimoniali che di quelle non patrimoniali.
Se si vuole agire per chiedere un risarcimento dei danni, non è sempre necessario provare la colpevolezza dell’agente ed il Codice Civile specifica le fattispecie in cui tale onere non è imposto. Si tratta delle ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui si prescinde dall’indagine sulla colpevolezza del danneggiante, ma ci si basa esclusivamente sul nesso causale tra evento dannoso e condotta dello stesso.
Alcune tra le più ricorrenti ipotesi di responsabilità oggettiva individuate dal Codice Civile sono le seguenti:
· responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 del Codice Civile);
· responsabilità per danno da cose in custodia (art. 2051 del Codice Civile);
· responsabilità per danno cagionato da animali (art. 2052 del Codice Civile);
· responsabilità per danno da rovina di edificio (art. 2053 del Codice Civile);
· responsabilità per danno da circolazione di veicoli (art. 2054 del Codice Civile).
I danni di cui è possibile chiedere il risarcimento sono i seguenti:
danno patrimoniale (art. 1223 del Codice Civile), che comprende:
· il danno emergente, ossia la perdita subita a causa dell’evento dannoso;
· il lucro cessante, ossia il mancato guadagno patito dal danneggiato.
Danno non patrimoniale in cui rientrano:
· il danno biologico, definito dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale..”;
· il danno morale, insito nella sofferenza soggettiva provocata dal fatto illecito;
· il danno esistenziale, consistente nella compromissione delle attività realizzatrici della persona umana o, in altri termini, “la rinuncia forzata ad occasioni felici”.