L’ex coniuge che ha instaurato una nuova relazione perde il diritto all'assegno divorzile?

Cassazione, ordinanza n. 33665/2022

7/22/20231 min read

Nel corso di un procedimento per lo scioglimento del matrimonio, la moglie (ora ex) si è vista negare il riconoscimento dell’assegno divorzile e di una quota del t.f.r. spettante all’ex marito perché emerso che la donna aveva intrapreso una convivenza stabile con un altro uomo.

Contro la decisione presa in primo grado, l’ex moglie ha proposto appello ed anche lì la domanda è stata rigettata.

Non rassegnatasi, ha presentato ricorso per Cassazione ed i giudici hanno rilevato che, sul riconoscimento o meno dell’assegno divorzile all’ex coniuge che abbia formato una nuova famiglia, ci sono due orientamenti.

Tesi contraria: l’instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia anche di fatto, spezza ogni legame con la precedente relazione matrimoniale e dunque fa venire definitivamente meno il diritto all’assegno divorzile (Cass. n. 6855/2015; Cass. n. 17195/2011).

Tesi favorevole (seguita dalla sentenza in commento): qualora l’ex coniuge economicamente più debole sia privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto all’assegno divorzile in funzione esclusivamente compensativa. (Cass. Sezioni Unite n. 32198/2021). In altri termini, il coniuge debole deve essere “compensato” dell’apporto dato in favore della famiglia e al patrimonio dell’altro coniuge.

Perché l’ex moglie ha avuto ragione, ma non del tutto?

La Corte di cassazione non ha riconosciuto automaticamente il diritto dell'ex moglie a percepire l'assegno divorzile, ma ha indicato i requisiti che devono sussistere ai fini del relativo riconoscimento.

Infatti, considerato che l'assegno divorzile ha (tra le altre) funzione compensativa, l'ex moglie "dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e persoale dell'ex coniuge".