L’espropriazione forzata

“Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”. Art. 2910 del Codice civile

7/20/20232 min read

Di cosa si tratta

L’espropriazione forzata definisce il processo esecutivo finalizzato a sottrarre alla disponibilità del debitore, attraverso il pignoramento, i beni necessari a soddisfare le ragioni del creditore.

Il Codice di procedura civile individua tre tipi di espropriazione forzata e nello specifico:

· l’espropriazione mobiliare, avente ad oggetto tutti i beni che si trovano presso il debitore;

· l’espropriazione immobiliare, avente ad oggetto i beni immobili su cui il debitore vanti un diritto reale;

· l’espropriazione mobiliare presso terzi attraverso cui vengono aggrediti i beni del debitore detenuti presso terzi (pignoramento del conto corrente, dello stipendio, ecc..).

Il titolo esecutivo

L’esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo (nulla executio sine titulo), ossia di un documento che contiene l’accertamento del diritto che si vuole far valere.

Sono titoli esecutivi:

· le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

· Le scritture private autenticate, le cambiali, gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

· Gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Affinché l’espropriazione possa iniziare, è necessario che l’obbligo risultante dal titolo esecutivo sia portato a conoscenza del debitore, mediante l’atto di precetto consistente in un’intimazione ad adempiere agli obblighi contenuti nel titolo, entro un termine di regola non inferiore a 10 giorni, altrimenti si procederà ad espropriazione forzata.

Una volta che il titolo esecutivo e il precetto sono stati notificati al debitore, è possibile dare avvio all’espropriazione forzata mediante il pignoramento, il quale:

· consiste in un’ingiunzione rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono assoggettati all’espropriazione ed i rispettivi frutti.

Contiene:

· l’invito rivolto al debitore di effettuare, presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione;

· l’avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento

· l’avvertimento che in caso di opposizione, questa sarà inammissibile se sarà proposta dopo la vendita o l’assegnazione, salvo che riguardi fatti sopravvenuti.

Cosa può fare il debitore per evitare il pignoramento?

· può versare la somma insieme alle spese di esecuzione nelle mani dell’ufficiale giudiziario;

· può chiedere la conversione del pignoramento, consistente nella sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro determinata dal giudice dell’esecuzione, il quale può anche disporre che il versamento avvenga ratealmente;

· può chiedere la riduzione del pignoramento, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti.

Il debitore, inoltre:

· può presentare opposizione all’esecuzione per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata o per formulare contestazioni sulla pignorabilità dei beni;

· può presentare opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto.