Infortunio sul lavoro: indennizzo Inail e risarcimento del danno differenziale
Alcune informazioni utili a lavoratori e datori di lavoro


Il datore di lavoro è obbligato a denunciare/comunicare il sinistro all'Inail
Ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, (cd. Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro), il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail gli infortuni da cui siano colpiti i lavoratori, dipendenti o assimilati, entro i seguenti termini, da quando ne abbia avuto notizia:
· due giorni per gli infortuni non guaribili entro tre giorni;
· ventiquattro ore per gli infortuni mortali e per quelli in cui ricorre il pericolo di morte.
Qualora invece il sinistro comporti l’assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre giorni, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Inail, rilevante ai soli fini informativi e statistici.
In caso di omessa o ritardata denuncia, il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione da € 1.290,00 ad € 7.745,00.
Quando il datore di lavoro è responsabile?
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio quando non abbia adottato negli ambienti lavorativi tutte le cautele di diligenza, prudenza e sicurezza necessarie con riguardo alla particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
È altresì responsabile per non aver controllato che tutte queste misure siano state effettivamente adottate dai dipendenti e dai collaboratori.
In caso di negligenza del lavoratore, il datore di lavoro è comunque responsabile?
La risposta è tendenzialmente affermativa, come ha sancito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25597/2021, secondo cui, affinché la responsabilità del datore di lavoro sia esclusa, è necessario che la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo tipico e alle direttive impartite dal datore di lavoro.
L'Inail indennizza solo una parte del danno ed in particolare:
· il danno biologico permanente, corrisposto in forma capitale per le invalidità comprese tra il 6% ed il 15% ed in forma di rendita mensile vitalizia soggetta ad adeguamento periodico;
· il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa: in caso di invalidità pari o superiore al 16% il danno è riconosciuto per presunzione e viene indennizzato mediante una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett, b. d.lgs. n. 38/2000);
· il periodo di assenza dal lavoro, tramite un’indennità giornaliera commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. n. 1124/1965);
· Le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. n. 1124/1965).
Chi risarcisce al lavoratore le voci di danno non indennizzate dall'Inail?
Le voci di danno non indennizzate dall’Inail possono essere richieste dal lavoratore al datore di lavoro, nel caso in cui quest’ultimo sia responsabile dell’infortunio e tali somme compongono l’ammontare del cd. danno differenziale.
Nella legge di bilancio 2019 e nel Decreto Legge n. 34/2019 (convertito nella Legge n. 58/2019), viene specificato, in sostanza, che il danno differenziale dovuto al lavoratore consiste nella differenza tra l’ammontare omnicomprensivo del danno subito dal lavoratore e l’importo dell’indennizzo erogato dall’Inail a qualsiasi titolo.
Per intenderci: INDENNIZZO INAIL + RISARCIMENTO DEL DANNO DIFFERENZIALE = RISTORO DEL DANNO INTEGRALE