Il confine tra critica politica e diffamazione sui social

Non ce l’ho con te, avrei voluto spiegarmi meglio ma avevo finito i caratteri su Twitter.

7/24/20231 min read

La CONSOB ha convenuto in giudizio un ex Senatore della Repubblica, reo di aver pubblicato su Twitter una serie di messaggi denigratori da cui risultava che l’Ente fosse colluso con operatori di mercato colpevoli di gravi illeciti.
Tra gli argomenti a sua difesa, il politico ha sostenuto che, siccome su Twitter la comunicazione si compone di messaggi di testo brevi ed incisivi, la valutazione sui limiti al diritto di critica dovrebbe farsi meno rigorosa.
I Giudici non hanno condiviso la tesi dell’ex Senatore, sostenendo che qualunque giudizio critico non si può tradurre in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.
Secondo i Giudici, tale principio deve estendersi anche ai social, non rilevando in tal senso, le caratteristiche di questi (nella specie, la brevità imposta a chi vuole pubblicare un tweet).
In sintesi, la Cassazione ha evidenziato che i social media non sono una “zona franca” dove ci si può permettere di tenere comportamenti che non si terrebbero altrove.
Il tema sollevato dall’ex Senatore è interessante e la questione è tutt’altro che banale.
I social impongono interazioni brevi ed immediate che talvolta non lasciano spazio all’argomentazione ed alla riflessione e questo spesso comporta che lo scambio costruttivo sia sostituito dall’invettiva, dall’insulto o peggio dal cyberbullismo.
Ad ogni modo, il tema esiste ed è all’attenzione del Legislatore italiano e comunitario.

Cassazione, ordinanza n. 13411 del 16 maggio 2023.