Amministrazione di sostegno

5 domande frequenti e 2 recenti sentenze che è importante conoscere.

11/21/20222 min read

Chi è l'amministratore di sostegno?

È la figura adibita ad assistere e rappresentare chi si trovi nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. Deve giurare davanti al giudice tutelare di esercitare l’ufficio con fedeltà e diligenza e dovrà assistere ed eventualmente rappresentare il beneficiario dell’amministrazione per tutti gli atti previsti nel decreto di nomina.

Chi può richiederne la nomina?

· Il beneficiario stesso della misura;

· il coniuge;

· la persona unita civilmente;

· la persona stabilmente convivente;

· i parenti entro il quarto grado;

· gli affini entro il secondo grado;

· Il tutore dell’interdetto;

· il curatore del beneficiario;

· il pubblico ministero.

Come viene scelto?

In primo luogo si dovrà avere riguardo all’eventuale designazione già effettuata dal beneficiario, in vista di una futura incapacità o allo stesso modo, dovrà essere valorizzata la volontà manifestata dal predetto in pendenza di procedimento purché, ovviamente, questo sia titolare di un’adeguata capacità di discernimento.

In difetto, il giudice tutelare dovrà preferire uno tra i seguenti soggetti: il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di opportunità o in presenza di gravi motivi, il giudice potrà nominare un terzo di propria fiducia, anche attingendo ad apposti elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari.

Quali sono i suoi compiti e poteri?

In generale, l’amministratore di sostegno:

· dovrà avere riguardo ai bisogni e alle aspirazioni del beneficiario;

· dovrà informarlo circa gli atti da compiere e dovrà informare il giudice circa eventuali contrasti con il beneficiario stesso;

· dovrà rendicontare a cadenza periodica la propria attività al giudice.

Nello specifico, il ruolo assunto dall’amministratore di sostegno varierà a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità del caso specifico, pertanto, sarà il giudice a valutare quale sarà l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore avrà il potere di compiere per conto del beneficiario.

Quando può essere revocato?

· Quando vengono meno le motivazioni per le quali l’amministratore era stato nominato; ciò può avvenire qualora cessi l’infermità del beneficiario o qualora questa si aggravi facendo sorgere la necessità di interdizione o inabilitazione.

· Quando l’amministratore disattende i doveri per i quali era stato nominato, non persegue l’interesse del beneficiario o, ancora, si rende immeritevole del suo ufficio per motivi esterni alla tutela.

Due importanti principi recentemente espressi dalla Corte di cassazione

· Non va nominato un amministratore di sostegno se il potenziale beneficiario può contare su una rete familiare che incida favorevolmente sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.

Cassazione, ordinanza n. 21887/2022

· Il giudice tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, senza la necessità che vi siano circostanze sopravvenute nuove, essendo sufficiente la valutazione delle esigenze di tutela del beneficiario.

Cassazione, ordinanza n. 25855/2022