Acconto e caparra: sono sinonimi?
No, altrimenti il post finirebbe qui! Quindi, per favore, leggilo fino alla fine.


Può capitare che alla stipula di un contratto venga richiesto di anticipare il pagamento di parte della somma totale in anticipo rispetto al momento in cui verrà eseguita la controprestazione.
Spesso non ci si presta attenzione, ma è importante stabilire subito se quella somma sarà imputata a titolo di acconto oppure a titolo di caparra.
Infatti, sebbene si riferiscano ad una somma versata anticipatamente, i due termini non sono sinonimi.
L’acconto rappresenta un semplice anticipo della prestazione ed attribuisce a chi lo versa il solo diritto a vederselo restituito in egual misura qualora il contratto non si perfezioni.
Esempio: Tizio ordina un’automobile che costa 30.000,00 euro ma non essendo ancora disponibile in concessionaria, versa 3.000,00 euro a titolo di acconto al venditore Caio, restando in attesa che l’automobile gli venga consegnata.
Quando l’automobile arriva in concessionaria, Tizio versa i restanti 27.000,00 euro a Caio e quest’ultimo gliela consegna.
Se invece, per qualsiasi motivo, l’automobile non dovesse arrivare o qualora Tizio ci ripensi, Caio gli dovrà restituire la somma versata.
La caparra è una somma versata a garanzia del contratto.
Tornando all’esempio di prima, se Tizio decide di non acquistare l’automobile, Caio avrà diritto a trattenere la caparra.
Se invece Caio non sarà in grado di consegnare l’automobile, Tizio potrà pretendere da lui il doppio della caparra versata.
Il Codice civile prevede due tipi di caparra:
· la caparra confirmatoria, che una parte versa all’altra come anticipo della prestazione finale (art. 1385 c.c.);
· La caparra penitenziale come corrispettivo del diritto di recesso (art. 1386 c.c.).
Che differenza c’è tra confirmatoria e penitenziale?
La caparra confirmatoria
Ipotesi 1: se Tizio non acquista più l’automobile, Caio potrà:
· recedere dal contratto e ritenere la caparra;
· chiedere l’esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito(*).
Ipotesi 2: se Caio non vende più l’automobile, Tizio potrà:
· recedere dal contratto e pretendere da Caio il doppio della caparra versata;
· chiedere l’esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito(*).
(*) Chi, tra Tizio e Caio, decida di agire per il risarcimento del danno subito, dovrà dimostrarne l’ammontare.
La caparra penitenziale
Ipotesi 1: se Tizio non acquista più l’automobile, Caio potrà recedere dal contratto e trattenere la caparra senza poter pretendere altro.
Ipotesi 2: se Caio non vende più l’automobile, Tizio potrà recedere dal contratto e pretendere da Caio il doppio della caparra senza poter pretendere altro.
La caparra penitenziale è dunque un corrispettivo del diritto di recesso.
Come fanno Tizio e Caio a sapere se i 3.000,00 versati dal primo siano un acconto, una caparra confirmatoria o una caparra penitenziale?
Molto sbrigativamente, si potrebbe dire che se Tizio e Caio hanno dubbi a riguardo, la somma è un acconto.
Infatti, senza addentrarsi nella disamina dei criteri di interpretazione del contratto indicati dal Codice civile, la giurisprudenza e la dottrina sono abbastanza concordi nel ritenere che, salvo diversa espressa pattuizione, la somma versata in anticipo sia da considerarsi un acconto.
Ad ogni modo, è consigliabile:
· che Tizio e Caio concordino preventivamente questo aspetto;
· nel caso in cui Caio disponga di un contratto prestampato, che Tizio controlli attentamente cosa prevede il contratto a riguardo;
- che Tizio indichi l’imputazione della somma nella causale se si paga con assegno o con bonifico